Indice per capi - Capo I Capo II Capo III Capo IV Capo V
LEGGE
3 maggio 2004, n.112
Norme
di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalita)
1.
La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del
sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento
della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione
e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni,
l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le
trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di
programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi
interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze
terrestri, via cavo e via satellite.
Nel presente articolo la legge fornisce le definizione relative alla seguente
terminologia ormai da tempo in uso:
a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici";
b) "programmi-dati";
c) "operatore di rete";
d) "fornitore di contenuti" ;
e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato";
f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai
quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a
preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) "sistema integrato delle comunicazioni";
h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo";
l) "ambito locale" l'esercizio dell'attivita'
m) "opere europee" le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei
3) di altri Stati terzi europei
Art. 3. (Principi fondamentali)
1.
Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della
liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela
della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di
opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti
di frontiere, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita'
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche,
sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e del
patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel
rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della
persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico
sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione,
dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento
italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art.
4. (Principi a garanzia degli utenti)
1.
La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce in
sintesi il libero accesso dell'utente alla fruizione di programmi e pubblicità
rispettosi dei diritti della persona e non mensogneri. In caso di necessità è
prevista la rettifica. Stabilisce la diffusione
di un congruo numero di programmi radiotelevisivi in chiaro e sempre in chiaro
la trasmissione di eventi di importanza nazionale.un occhio di riguardo è
riservato ai cittadini con disabilità. Si prevede un adeguato trattamento dei
dati personali.
Art. 5. (Principi a salvaguardia del
pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)
1.
Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza e tutela del pluralismo assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle
attivita' di operatore di rete o di fornitore di contenuti;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento delle attivita'
(vedi lettera b) su frequenze terrestri o via cavo o via satellite;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di
fornitura delle attività (vedi lettera b);
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parita' di trattamento ai fornitori
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire
gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni
di accesso alla rete
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le
informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a societa'
collegate e controllate
f)cessione dei diritti di sfruttamento dei contenuti;
g) separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle
comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale;
h) effettuare
collegamenti in diretta ;
i) tutela dell'emittenza in favore delle
minoranze linguistiche;
l) diritto di ottenere dal comune competente il rilascio
di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento e per le relative infrastrutture.
1. L'attivita' di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata,
costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei
principi di cui al presente capo. 2. La disciplina dell'informazione
radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio su frequenze
terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e
di propaganda elettorale e politica;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche per manipolare il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole.
4.
La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di
pubblico servizio della societa' concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
5.
Il contributo risultante dal canone di abbonamento alla
radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei
compiti di servizio pubblico generale
Art. 7. (Principi generali in materia
di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)
1. Valorizza e promuove le culture
regionali o locali.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza
in ambito locale e riserva.
3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino
di utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche non
limitrofi.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti
radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi
pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione
giornaliera.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a
trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione
non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto
dall'articolo 8 (si parla inoltre di pubblicità ingannevole e pronostici
relativi alle lotterie).
6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole:
"35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per
cento".
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano
destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni
effettuate in interconnessione, sono consentite due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere
stesse (si definisce il termine ' durata programmata').
8. (Sostituzione di terminologie in testi di leggi precedenti. con
definizioni più adeguate )
9. (Sostituzione di terminologie in testi di leggi precedenti. con
definizioni più adeguate )
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche per fini di comunicazione
istituzionale devono risultare complessivamente
impegnate, per almeno il 15
per cento a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica
locale e per almeno
il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto
di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono
tenuti a dare comunicazione all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
13. L'accesso alle provvidenze e' altresi'
previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato.
14. (Sostituzione di terminologie in testi di leggi precedenti. con
definizioni più adeguate )
15. (Sostituzione di terminologie in testi di leggi precedenti. con
definizioni più adeguate )
16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza puo'
comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive
locali vengono ridotte e rateizzate.
Art. 8. (Diffusioni interconnesse)
1.
Precisazioni sull'orario di trasmissione con modifiche alla Mammì
2. Le diffusioni radiofoniche devono evidenziare l'dentita' locale e le relative denominazioni identificative di
ciascuna emittente.
3. (Sostituzione di terminologie in testi di leggi precedenti. con
definizioni più aggiornate )
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che
intendono interconnettere presentano richiesta di
autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, per avere risposta entro un
mese ( contemplato il tacito consenso)
5. (Particolari circa l'autorizzazione a trasmettere in
contemporanea produzioni esterne.)
6. Ddivieto di utilizzo della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in
orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21, della legge 6
agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni
radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano
circuiti a prevalente carattere comunitario.
Art. 9. (Disposizioni in materia di
risanamento degli impianti radiotelevisivi)
1.
All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' aggiunto il seguente
periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da
ordinanze di riduzione a conformita' di impianti di radiodiffusione per
esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano
presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di
risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno
ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui
al precedente periodo, ridotte di un terzo".
Art. 10. (Tutela dei minori nella
programmazione televisiva)
1.
... le emittenti
televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste
dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002.
2. Le emittenti televisive sono tenute a garantire l'applicazione di specifiche
misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore
16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori (si
parla inoltre di pubblicità, promozioni e calcio)
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, è vietato per messaggi pubblicitari e spot.
4. Le operazioni di controllo vengono assegnate all' Autorità di garanzia e al
Comitato Tv e minori.
5.Lle
sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3
dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione sono elevati rispettivamente a 25.000 e
350.000 euro.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento,
entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti
dei minori.
8. (Adeguamento della terminologia in materia di privacy)
9. Il Ministro delle comunicazioni dispone la realizzazione
di campagne scolastiche e trasmissioni per un uso corretto e consapevole del mezzo
televisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee.
Art. 11. (Principio di tutela della
produzione audiovisiva europea)
1. I
fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della
produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento
ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122,
e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione
in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a
notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicita'
oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono
essere richieste all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo
quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla
deliberazione della stessa Autorita' 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Art. 12. (Uso efficiente dello
spettro elettromagnetico)
1.
Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attivita'
radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attivita' di radiodiffusione sono
tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate,
ed in particolare a:
2. Il mancato rispetto dei principi espressi o il mancato utilizzo
delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione
dell'assegnazione.
3.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale...
4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici,
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono
sottoposti al parere delle regioni ...
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce i criteri generali
per l'installazione di reti di comunicazione elettronica...
Art. 13.
(Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad
essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della
persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati
regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad
aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, e' demandata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore
radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.
Capo II TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO
Art. 14. (Accertamento della
sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)
leggi
articolo di
feb 2005
1. I
soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a
notificare all'Autorita' le intese e le
operazioni di concentrazione
2. L'Autorita' verifica
che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei
mercati posizioni dominanti ....
3. L'Autorita' qualora accerti che un'impresa si trovi nella condizione di potere
superare i
limiti adotta un atto di pubblico richiamo...
1.
All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore
...non può ... piu' del 20 per cento ...
2. I soggetti
tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono
... conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi
del sistema integrato delle comunicazioni.
3.(Definizione di 'ricavo')
4. Le imprese, i cui ricavi
nel settore delle telecomunicazioni sono superiori al 40 per cento ...
5. (Adeguamento della terminologia)
6. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale
attraverso piu' di una rete non possono acquisire
partecipazioni ....
7.(Adeguamento della terminologia)
8. Sostituzione articolo di legge su Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della
lettura.
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Capo III PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA
RADIOTELEVISIONE
Art. 16. (Delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione)
1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge un decreto
legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
radiotelevisione....
2. (Il ruolo delle regioni)
Art. 17. (Definizione dei compiti del
servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1.
Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una
societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di
servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di
servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali,
con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa'
concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio
pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque
garantisce......
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano...
4. ... le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo
5. Altre attività della societa' cui e' affidato il servizio pubblico ...
Art. 18. (Finanziamento del servizio
pubblico generale radiotelevisivo)
1. ... canone di abbonamento di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880 ...
2. La contabilita' separata e' soggetta a controllo ...
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento ...
4. E' fatto divieto alla
societa' concessionaria di utilizzare ricavi derivanti dal canone per
finanziare attivita' non inerenti al servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
Art. 19. (Verifica dell'adempimento
dei compiti)
1. ...e'
affidato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il compito di
verificare ... tenendo conto anche dei parametri di qualita' del servizio e degli indici di
soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L'Autorita'
... inadempimento ...notifica l'apertura dell'istruttoria ...
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' in ogni fase
dell'istruttoria richiedere informazioni documenti ... disporre ispezioni ...disporre perizie e analisi economiche
...
4. Tutte le notizie sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorita' sono pubblici ufficiali. Essi
sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorita', i
soggetti richiesti di fornire gli elementi sono sottoposti
alla sanzione amministrativa ...
7. L'Autorita' fissa il termine non superiore a trenta giorni, per
l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi,...fino al 3 per
cento del fatturato ...
8. In caso di inottemperanza ....la sanzione amministrativa pecuniaria fino
al 3 per cento .....
9. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da' conto
dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art.
20. (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata,
per la durata di dodici anni dalla dati di entrata in vigore della presente
legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. ... RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' assoggettata alla disciplina generale
delle societa' per azioni...
3. Il consiglio di amministrazione ...
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione ...
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione ...
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. ...
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea
... presenta una
autonoma lista ...
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ...
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per
cento del capitale ... la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi indica sette membri ... i
restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di
maggioranza...
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore ...
Art. 21. (Dismissione della
partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. ... e' completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella societa' RAI-Holding Spa. ...
2. ... la societa'
RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di "RAI-Radiotelevisione
italiana Spa" e...
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per
incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il procedimento per l'alienazione
della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa ...
4. Una quota delle azioni alienate e' riservata agli aderenti all'offerta che
dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone ...
5. ... e'
inserita nello statuto della societa' la clausola di limitazione del possesso
azionario ...
6. Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa ...
Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 22. (Attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
2.
Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia
di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1,
comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 23. (Disciplina della fase di
avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo
attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale ... possono
effettuare ... le predette
sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonche' richiedere
... le licenze e le autorizzazioni per avviare le
trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale puo' essere
effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti ...
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive ...
5. ... la licenza
di operatore di rete televisiva e' rilasciata, su domanda, ai soggetti che
esercitano legittimamente l'attivita' di diffusione televisiva, ...
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono ...
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete
televisiva in ambito nazionale puo' essere presentata ...
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale ... possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' di
operatore di rete locale.
9. ...e la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con
l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione ...
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni
tecnico-operative ...
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti
possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente e' tenuto a darne
immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
12. ... sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali
alla sola sperimentazione digitale.
13. ... regolamento concernente la
diffusione via satellite di programmi televisivi, ...
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31
dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei
principi stabiliti dall'articolo 25.
Art. 24. (Disciplina della fase di
avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ... diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta ... un regolamento secondo i seguenti principi e criteri
direttivi...
2. .. il
Ministro delle comunicazioni puo' stabilire un programma ...
3.
Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione ...
4. (Adeguamento
della terminologia)
Art. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica
digitale)
1. . sono rese attive, dal 31 dicembre 2003,
reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro
accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2.
La societa' concessionaria del servizio pubblico ... e' tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione
su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che
raggiunga:
a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004,
svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali
terrestri ...
4. ... l'Autorita' invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ...
5. La societa' concessionaria ... individua uno o piu' bacini di diffusione,...
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la societa'
concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi
in tecnica analogica in chiaro e,...
7. Con regolamento ...sono definiti ... gli incentivi ...
8. ... fino alla completa
attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del
20 per cento ...
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali
trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al
50 per cento della popolazione nazionale.
10. Per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo i programmi ... non
concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.
11. ... il periodo di
validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in
tecnica analogica in ambito nazionale... e' prolungato ... su
domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla
legge per la conversione definitiva ...
12. ... continua ad applicarsi il regime della licenza individuale
per l'attivita' di operatore di rete.
13. ... la societa'
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' autorizzata a ridefinire
... la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la
diffusione dei programmi all'estero ...
Art. 26. (Disposizioni particolari
per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di
Bolzano)
Art. 27. (Sanatoria di impianti
esistenti)
1.
Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata
in vigore della presente legge da almeno dieci anni... purche'...
Art. 28. (Abrogazioni)
La
legge Gasparri, 112/04, è entrata in vigore il 3 maggio 2004.