Indice per capi  -  Capo I      Capo II      Capo III     Capo IV    Capo V

LEGGE 3 maggio 2004, n.112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:


Capo I PRINCIPI GENERALI

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Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalita
)

1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.

2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

Art. 2. (Definizioni) 


Nel presente articolo la legge fornisce le definizione relative alla seguente terminologia ormai da tempo in uso:
a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici";
b) "programmi-dati";
c) "operatore di rete"; 
d) "fornitore di contenuti" ;
e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato";
f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) "sistema integrato delle comunicazioni";
h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo";
l) "ambito locale" l'esercizio dell'attivita' 
m) "opere europee" le opere originarie:
    1) di Stati membri dell'Unione europea;
    2) di Stati terzi europei 
    3) di altri Stati terzi europei

Art. 3. (Principi fondamentali)

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Art. 4. (Principi a garanzia degli utenti)

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce in sintesi il libero accesso dell'utente alla fruizione di programmi e pubblicità rispettosi dei diritti della persona e non mensogneri. In caso di necessità è prevista la rettifica. Stabilisce la diffusione  di un congruo numero di programmi radiotelevisivi in chiaro e sempre in chiaro la trasmissione di eventi di importanza nazionale.un occhio di riguardo è riservato ai cittadini con disabilità. Si prevede un adeguato trattamento dei dati personali.

Art. 5. (Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) tutela della concorrenza e tutela del pluralismo assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di contenuti;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento delle attivita' (vedi lettera b) su frequenze terrestri o via cavo o via satellite;  
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura delle attività (vedi lettera b);
e) obbligo per gli operatori di rete:
    1) di garantire parita' di trattamento ai fornitori 
    2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete 
    3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate
f)cessione dei diritti di sfruttamento dei contenuti; 
g) separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale;
h) effettuare collegamenti in diretta ;
i) tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche;
l) diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento e per le relative infrastrutture.

 

Art. 6. (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)

1. L'attivita' di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo. 2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche per manipolare il contenuto delle informazioni.

    3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole.

    4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio della societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

    5. Il contributo risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale

 

Art. 7. (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)

1. Valorizza e promuove le culture regionali o locali.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva.

3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche non limitrofi. 

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera.

5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8 (si parla inoltre di pubblicità ingannevole e pronostici relativi alle lotterie).


6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione,  sono consentite due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse (si definisce il termine ' durata programmata').


8. (Sostituzione di terminologie in testi di leggi precedenti. con definizioni più adeguate )

9. (Sostituzione di terminologie in testi di leggi precedenti. con definizioni più adeguate )


10. Le somme che le amministrazioni pubbliche per fini di comunicazione istituzionale devono risultare complessivamente impegnate, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. 


13. L'accesso alle provvidenze  e' altresi' previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato.


14. (Sostituzione di terminologie in testi di leggi precedenti. con definizioni più adeguate )

15. (Sostituzione di terminologie in testi di leggi precedenti. con definizioni più adeguate )

16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali  vengono ridotte  e rateizzate.

 

Art. 8. (Diffusioni interconnesse)

1. Precisazioni sull'orario di trasmissione con modifiche alla Mammì

2. Le diffusioni radiofoniche devono evidenziare l'dentita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

3. (Sostituzione di terminologie in testi di leggi precedenti. con definizioni più aggiornate )

4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere  presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, per avere risposta entro un mese ( contemplato il tacito consenso)

5. (Particolari circa l'autorizzazione a trasmettere in contemporanea  produzioni esterne.)

6. Ddivieto di utilizzo della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario.

Art. 9. (Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo".
 

Art. 10. (Tutela dei minori nella programmazione televisiva)

1. ... le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. 

2. Le emittenti televisive sono tenute a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori (si parla inoltre di pubblicità, promozioni e calcio)

3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, è vietato per messaggi pubblicitari e spot.


4. Le operazioni di controllo vengono assegnate all' Autorità di garanzia e al Comitato Tv e minori.

5.Lle sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. 

6. I limiti minimo e massimo della sanzione  sono elevati rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.

7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori.

8. (Adeguamento della terminologia in materia di privacy)

9. Il Ministro delle comunicazioni dispone la realizzazione di campagne scolastiche e trasmissioni per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee.

 

Art. 11. (Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)

1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicita' oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorita' 16 marzo 1999, n. 9/1999.

 

Art. 12. (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attivita' radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attivita' di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

2. Il mancato rispetto dei principi espressi o  il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. 

3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale...

4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni ...

6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica...

  

Art. 13. (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, e' demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

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 Capo II TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 

Art. 14. (Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)    leggi articolo di feb 2005

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorita'  le intese e le operazioni di concentrazione 

2. L'Autorita' verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati  posizioni dominanti ....

3. L'Autorita' qualora accerti che un'impresa si trovi nella condizione di potere superare i limiti adotta un atto di pubblico richiamo...

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Art. 15. (Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)

1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore ...non può ... piu' del 20 per cento ...

2. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione  non possono ... conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.

3.(Definizione di 'ricavo')

4. Le imprese, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni sono superiori al 40 per cento ...

5. (Adeguamento della terminologia)

6. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale attraverso piu' di una rete non possono acquisire partecipazioni ....


7.(Adeguamento della terminologia)

8. Sostituzione articolo di legge su Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura.

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Capo III PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
 

Art. 16. (Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione....

2. (Il ruolo delle regioni)

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Capo IV COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

 

Art. 17. (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)


1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni. 

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce......

3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano...

4. ... le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo

5. Altre attività della societa' cui e' affidato il servizio pubblico ...

Art. 18. (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)


1. ... canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 ...

2. La contabilita' separata e' soggetta a controllo ... 

3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento ...

4. E' fatto divieto alla societa' concessionaria di utilizzare ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

 

Art. 19. (Verifica dell'adempimento dei compiti)


1. ...e' affidato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare ... tenendo conto anche dei parametri di qualita' del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2. L'Autorita'  ... inadempimento ...notifica l'apertura dell'istruttoria ...

3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' in ogni fase dell'istruttoria richiedere informazioni documenti ... disporre ispezioni ...disporre perizie e analisi economiche ...

4. Tutte le notizie sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

5. I funzionari dell'Autorita'  sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti richiesti di fornire gli elementi sono sottoposti alla sanzione amministrativa ...

7. L'Autorita'  fissa il termine non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi,...fino al 3 per cento del fatturato ...

8. In caso di inottemperanza  ....la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento ..... 

9. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da' conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
 

Art. 20. (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)


1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, per la durata di dodici anni dalla dati di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. ... RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per azioni...

3. Il consiglio di amministrazione ...

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione ...

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione ...


6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. ...

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea ...  presenta una autonoma lista ...

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ...

9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale ...  la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri  ... i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza...

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore ...

 

Art. 21. (Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. ...  e' completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella societa' RAI-Holding Spa. ...


2. ... la societa' RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di "RAI-Radiotelevisione italiana Spa" e...

3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa ...

4. Una quota delle azioni alienate e' riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone ...

5. ... e' inserita nello statuto della societa' la clausola di limitazione del possesso azionario ...

 6. Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.

 7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa ...

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Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI

 

Art. 22. (Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza. 

2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

Art. 23. (Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)


1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale  ... possono effettuare ... le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonche' richiedere ... le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale puo' essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti ...

4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive ...

5. ... la licenza di operatore di rete televisiva e' rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' di diffusione televisiva, ...

6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono ...

7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale puo' essere presentata ...

8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale ... possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' di operatore di rete locale.

9. ...e la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione ...

10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative ...


11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

12. ... sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.

13. ... regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, ...

14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.

 

Art. 24. (Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ...  diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta ... un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi...

2. .. il Ministro delle comunicazioni puo' stabilire un programma ...

3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione ...

4. (Adeguamento della terminologia)

 

Art. 25. (Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale)

1. . sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.

2. La societa' concessionaria del servizio pubblico ... e' tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione
.

3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri ...

4. ... l'Autorita' invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ...

5. La societa' concessionaria ... individua uno o piu' bacini di diffusione,...

6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la societa' concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e,...

7. Con regolamento ...sono definiti ...  gli incentivi ...

8. ... fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ...

9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

10. Per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi ... non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.

11. ... il periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale... e' prolungato ... su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva ...

12. ... continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attivita' di operatore di rete.

13. ... la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' autorizzata a ridefinire ... la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero ...

Art. 26. (Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

Art. 27. (Sanatoria di impianti esistenti)

1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni... purche'...

 

Art. 28. (Abrogazioni)

Art. 29. (Entrata in vigore

La legge Gasparri, 112/04, è entrata in vigore il 3 maggio 2004.

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