Legge Gasparri Commento al Codice
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Codice di autoregolamentazione Tv e Minori emanato il 29 novembre 2002 dal Ministero per le telecomunicazioni testo
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PREMESSA Le Imprese televisive
pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni
firmatarie (d’ora in poi indicate come imprese televisive) considerano: a) che
l’utenza televisiva è costituita – specie in alcune fasce orarie – anche da
minori; b) che il
bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto
riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale e internazionale: basta
ricordare l’articolo della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in
tutte le sue articolazioni, a proteggere l’infanzia e la gioventù (art.31) o
la Convenzione dell’ONU del 1989 – divenuta legge dello Stato nel 1991, che
impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori
possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace,
dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di
sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque
a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento; c) che la
funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere
agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere
progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi; d) che il
minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto a essere
tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità
psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo; e) che,
riconosciuti i diritti di ogni cittadino – utente e quelli di libertà di
informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del
bambino, si applica il principio di cui all’art.3 della Convenzione ONU
secondo cui "i maggiori interessi del bambino/a devono costituire
oggetto di primaria considerazione". Tutto ciò premesso, le
Imprese televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi a uno scrupoloso
rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita a
un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi
allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che
possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione ONU che impegna ad
adottare appropriati codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da
informazioni e materiali dannosi al suo benessere (art.17). Il presente Codice è
rivolto a tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori, con
particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 –14
anni). I firmatari si
impegnano a rendere il presente Codice quale testo di riferimento unico in
materia di autoregolamentazione Tv e minori – fatte salve le ulteriori
disposizioni contenute in altri testi, anche adottando specifiche iniziative
per rendere omogenei ed uniformare tutti i precedenti Codici nella medesima
materia. PRINCIPI GENERALI Le Imprese televisive,
fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in
particolare delle disposizioni contenute nell’art.8, c.1, e nell’art.15,
comma 10, della legge n. 223/90, si impegnano a: a) migliorare
ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori; b) aiutare
gli adulti, le famiglie e i minori a un uso corretto ed appropriato delle
trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia
rispetto alla qualità che alla quantità; ciò per evitare il pericolo di una
dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi, per
consentire una scelta critica dei programmi; c) collaborare
col sistema scolastico per educare i minori a una corretta ed adeguata alfabetizzazione
televisiva, anche con il supporto di esperti di settore; d) assegnare
alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato e di alta
qualità; e) sensibilizzare
in maniera specifica il pubblico ai problemi della disabilità, del disadattamento
sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in maniera di aiutare e non
ferire le esigenze dei minori in queste condizioni; f) sensibilizzare
ai problemi dell’infanzia, tutte le figure professionali coinvolte nella
preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle forme ritenute
opportune da ciascuna Impresa televisiva; g) diffondere
presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di
autoregolamentazione. PARTE PRIMA: LE NORME DI COMPORTAMENTO 1. LA PARTECIPAZIONE
DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE 1.1. Le Imprese
televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle
trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro
persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza
affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive
alla loro intimità e a quella dei loro familiari. 1.2. In particolare, le
Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento
che di informazione, a: a) non
trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni
caso a garantirne l’assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto
dall’art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo
al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica; b) non
utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o
per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non
tenga conto della loro dignità; c) non
intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano
fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati
dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che
abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne
l’assoluto anonimato; d) non far
partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro
affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento
da casa o un’adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno
dannosa; e) non
utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti. 2. LA TELEVISIONE
PER TUTTI (7.00 - 22.30) 2.1. La programmazione
dalle 7.00 alle 22.30 – pur nella primaria considerazione degli interessi del
minore - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce
di età, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà di
informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della
famiglia nei confronti del minore. 2.2. Tuttavia, nella
consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei
minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in
particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il pubblico
dei minori all’ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato
dalla presenza di un adulto, le Imprese televisive si impegnano a: a) dare
esauriente e preventiva informazione – nell’attività di informazione sulla
propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a
mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai
minori e sull’intera programmazione, segnalando in particolare i programmi
adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una
visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso
possibile gli orari della programmazione; b) adottare
sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione
alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del
pubblico dei minori all’inizio di ciascun blocco di trasmissione, con
particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata; c) nel caso
di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con
programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche
specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno,
in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare
congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione. Fermo restando quanto
sopra, in una prospettiva di particolare tutela del minore, le Imprese
televisive si impegnano a conformarsi alle seguenti specifiche limitazioni. 2.3. Programmi di informazione Le Imprese televisive
si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la
trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente
necessarie alla comprensione delle notizie. Le Imprese televisive
si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda
dalle ore 7.00 alle ore 22.30: a) sequenze
particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare
turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie
che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. Qualora, per casi di
straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie,
immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda
effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori
che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono
adatte ai minori. Nel caso in cui
l’informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori,
le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all’attuazione delle
norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per
la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli". Le Imprese televisive,
con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si
impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per
sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell’informazione
televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica "tv e
minori". Le Imprese televisive si impegnano ad ispirare la propria linea
editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato. 2.4. Film, fiction e spettacoli vari Le Imprese televisive,
oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti
propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film,
telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela
del benessere morale, fisico e psichico dei minori. Qualora si consideri
che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore
22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese
televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la
trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione
avrà delle interruzioni, l’avvertimento verrà ripetuto dopo ogni
interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con
particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della
trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di
segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare. 2.5. Trasmissioni di intrattenimento Le Imprese televisive
si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per
modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare
ad evitare quelle trasmissioni: a) che usino
in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento
nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro
genitori; b) nelle
quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si
offendano le confessioni e i sentimenti religiosi. 3. LA TELEVISIONE
PER I MINORI (16.00 – 19.00) 3.1. Le Imprese
televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia
"protetta" di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00,
idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia
sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi. 3.2. In particolare, le
Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con
programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche
specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), si impegnano a ricercare
le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti
da essi gestite si diffonda una programmazione specificatamente destinata ai
minori che tenga conto delle indicazioni del presente Codice in materia di
programmazione per minori. 3.3. Produzione di programmi Le Imprese televisive
che realizzano programmi per minori si impegnano a produrre trasmissioni: a) che siano
di buona qualità e di piacevole intrattenimento; b) che
soddisfino le principali necessità dei minori come la capacità di realizzare
esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia, nonché a
proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della
persona; c) che
accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore
uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo,
anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di
interattività; d) che
favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con i loro
punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro
nelle città. Le Imprese televisive
si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli
spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione
linguistica dei minori. 3.4. Programmi di informazione destinati ai minori Le Imprese televisive
nazionali che gestiscono di più di una rete con programmazione a carattere
generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad
esempio, sportive o musicali) si impegnano a ricercare le soluzioni per
favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori,
possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con
esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori. Le Imprese televisive
si impegnano altresì a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana,
periodica e anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificamente
dedicate ai minori, la trasmissione di tali programmi e a rispettarne gli
orari, fatte salve esigenze eccezionali del palinsesto. 4. LA PUBBLICITÀ 4.1. Le Imprese televisive
si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei
promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che
possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano
costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando
particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire una
particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di
giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari e nel
riconoscere la particolare validità delle norme a tutela dei minori come
esplicitate nel Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso
dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, le Imprese televisive si
impegnano ad accogliere – ove dia garanzie di maggiore tutela - e a
rispettare tale disciplina, da considerarsi parte integrante del presente
Codice. In particolare, le
Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare le seguenti
indicazioni. 4.2. I livello : protezione generale La protezione generale
si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi
pubblicitari: a) non
debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti
pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.); b) non
debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di
sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l’astinenza o la
sobrietà dall’alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario,
in modo positivo l’assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze
stupefacenti; c) non
debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare
l’acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza; d) non
debbono indurre in errore, in particolare, i minori: - sulla
natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo; - sul
grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo; - sulla
descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione; - sul
prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento
comporti l’acquisto di prodotti complementari. 4.3. II livello : protezione rafforzata La protezione
rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il
pubblico di minori all’ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di
un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore
22.30). Durante la fascia di
protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità direttamente rivolte
ai minori, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per
l’equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a
ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi
inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei
genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate
o che screditino l’autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori,
insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia
che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di
ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento
ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza
affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che
ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, ecc.). 4.4. III livello : protezione specifica La protezione specifica
si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che
l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla
presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00
e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). I messaggi
pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale
pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e
caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili
dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da
minori disabili. In questa fascia oraria
si dovrà evitare la pubblicità in favore di: a) bevande
superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie
immediatamente precedenti e successive; b) servizi
telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come
definiti dalle leggi vigenti; c) profilattici
e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali). PARTE SECONDA: LE NORME DI DIFFUSIONE E ATTUAZIONE 5. DIFFUSIONE DEL CODICE 5.1. Le Imprese
televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente Codice di
autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo
ascolto. In particolare, nei primi sei mesi di attuazione del presente
Codice, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a trasmettere con
cadenza settimanale, su ciascuna delle reti gestite, un breve spot che
illustri i contenuti del Codice, i diritti dei minori e delle famiglie e i
riferimenti per trasmettere eventuali segnalazioni. 5.2. Le imprese
televisive firmatarie del presente Codice si impegnano inoltre, con cadenza
annuale a realizzare e diffondere, tramite programmazione di spot sulle
proprie reti, una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole del
mezzo televisivo con particolare riferimento alla fruizione famigliare
congiunta. Fermo restando l’obbligo di cadenza annuale sopra richiamato, le
predette campagne saranno realizzate da ciascuna emittente compatibilmente
con le proprie disponibilità e con la propria linea editoriale. 5.3. Il Comitato di
applicazione del Codice può promuovere, infine, campagne di sensibilizzazione
sul tema Tv e minori. 6. L’ATTUAZIONE E IL
CONTROLLO 6.1. Il Comitato di applicazione L’attuazione del
presente Codice è affidata a un "Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione Tv e minori". Tale Comitato è costituito da
quindici membri effettivi, nominati con Decreto dal Ministro delle
Comunicazioni d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in
rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive
firmatarie del presente Codice – su indicazione delle stesse e delle
associazioni di categoria – delle istituzioni – tra cui un rappresentante
dell’Autorità, un rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom e il
Presidente della Commissione per il riassetto del sistema radiotelevisivo - e
degli utenti – questi ultimi su indicazione del Consiglio nazionale degli
Utenti presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente è
nominato nel medesimo Decreto tra i rappresentanti delle Istituzioni quale
esperto riconosciuto della materia. Con i medesimi criteri e modalità sono
nominati anche quindici membri supplenti. I membri nominati durano in carica
tre anni e decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive del
Comitato o ad almeno la metà delle sedute nel corso di un anno solare. 6.2. Competenze e poteri del Comitato Il Comitato, d’ufficio
o su denuncia dei soggetti interessati, verifica, con le modalità stabilite
nel Regolamento di seguito indicato, le violazioni del presente Codice.
Qualora accerti la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata e
determina, tenuto conto della gravità dell’illecito, del comportamento
pregresso dell’emittente, dell’ambito di diffusione del programma e della
dimensione dell’impresa, le modalità con le quali ne debba essere data
notizia. Il Comitato può inoltre: a) ingiungere
all’emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o
sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di
attuazione; b) ingiungere
all’emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del
Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione. Le delibere sono
adottate dal Comitato con la presenza di almeno due terzi dei componenti e il
voto della maggioranza degli aventi diritto al voto (otto). Le decisioni del
Comitato sono inoppugnabili. 6.3. Rapporti con l’Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni Tutte le delibere
adottate dal Comitato vengono trasmesse all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione
delle regole del presente Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui al
punto precedente, inoltra una denuncia all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni contenente l’indicazione delle disposizioni, anche
eventualmente di legge, violate, le modalità dell’illecito, la descrizione
del comportamento - anche successivo - tenuto dall’emittente, gli
accertamenti istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia
viene inviata allo specifico fine di consentire all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni l’esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi
dell’art. 15, comma 10, della legge 223/90 e dell’art. 1, comma 6, lett. b),
n. 6, con riferimento alla emanazione delle sanzioni previste da tale ultima
disposizione al punto 14 e ai commi 31 e 32 dell’art. 1 della stessa legge
249/97. (NOTA) Il Comitato provvede
inoltre a formulare all’Autorità i pareri che questa ritiene di dovere
acquisire nell’esercizio delle proprie funzioni. (NOTA) Il combinato
disposto dell’attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori
consente all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di
programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o
che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, di irrogare
direttamente sanzioni (l. 223/90 - art. 15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari
al pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata
ottemperanza ad ordini e diffide dell’Autorità in materia di tutela dei
minori, anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97
- art.1, comma 6, lett. b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32), di irrogare sanzioni
pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso di grave
e reiterata violazione, la sospensione o la revoca della licenza o
dell’autorizzazione. 6.4. Regolamento di funzionamento del Comitato Il Comitato, entro
trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta di comune accordo un
Regolamento di funzionamento nel quale si disciplinano: a) I
requisiti minimi e i termini per l’ammissibilità delle segnalazioni di
violazione del Codice da qualsiasi utente - cittadino o soggetto che abbia
interesse; b) le
modalità per l’archiviazione delle segnalazioni prive dei requisiti minimi o
comunque manifestamente infondate; c) l’organizzazione
interna del Comitato che può prevedere la designazione di relatori o
l’istituzione di sezioni istruttorie ognuna delle quali rappresentative delle
diverse componenti; d) le
modalità di istruttoria ordinaria e i termini per la decisione del Comitato,
dando notizia dell’esito all’interessato; e) le
modalità di istruttoria d’urgenza, nei casi di maggiore gravità, ed i termini
per la decisione del Comitato; f) le
modalità per assicurare il contraddittorio all’emittente interessata e,
qualora ritenuto opportuno, al segnalante nelle diverse fasi dell’istruttoria
e del dibattimento; g) le
modalità di collaborazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
d’intesa con la stessa Autorità; h) le
modalità di comunicazione delle delibere ai soggetti interessati; i) le
modalità di pubblicazione periodica delle delibere del Comitato e della
osservanza delle stesse da parte delle emittenti. Il Comitato procede ad
aggiornare od integrare il Regolamento nonché può formulare proposte di
modifiche ed integrazioni al Codice medesimo. Al Codice possono
inoltre aderire, anche successivamente, ulteriori soggetti. 6.5. Associazione Le emittenti firmatarie
del presente Codice si impegnano, entro i trenta giorni successivi
all’approvazione del presente Codice, a costituire tra esse un’Associazione
con lo scopo di garantire il funzionamento sul piano operativo e finanziario
del Comitato di applicazione, compatibilmente alle disponibilità di ciascun
soggetto, ricercando altresì forme di finanziamento e sostegno anche da parte
di enti istituzionali. |